Nella circolare della presidenza a tutti i territori e ai comitati AiCS, la sintesi del decreto e il vademecum per le associazioni su come comportarsi per evitare rischi da contagio
In riferimento ai disposti dei decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri del 01/03/2020 e 04/03/2020 e alla Circolare del CONI del 4 marzo 2020 e nell’intento di meglio chiarire quanto disposto si precisa quanto segue:
1- Nelle aree dei Comuni di cui all’allegato 1 del DPCM 01/03/2020 (che si allega) è sospesa qualsiasi manifestazione o iniziativa di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunioni in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.
2- Nelle Regioni e Province di cui agli allegati 2 e 3 del DPCM 01/03/2020 (che si allega)
a) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino al 3 Aprile 2020 in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei Comuni diversi di cui all’allegato 1 del predetto Decreto.
b) sono sospesi, sino al 3 Aprile 2020 tutte le manifestazioni organizzate di carattere non ordinario nonché gli eventi in luogo pubblico o privato ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali a titolo di esempio Grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose.
3- Nella Regione Lombardia e Provincia di Piacenza sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per le erogazioni delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
4- Sull’intero territorio nazionale sino alla data del 3 Aprile 2020 (fatta esclusione delle Aree di cui al DPCM 01/03/2020 di cui sopra).
a) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);
b) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);
Alla luce di quanto sopra sino alla data del 3 aprile 2020 (fatta esclusione delle Aree di cui al DPCM 01/03/2020 di cui sopra).
ogni attività convegnistica o congressuale è rimandata ad una data successiva al 3 aprile 2020
sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, e le relative sedute di allenamento, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato sono consentiti solo all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le associazioni e le società sportive sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano
lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati
in tutti i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
Si raccomanda di osservare le misure igienico sanitarie di cui all’allegato 1 del DPCM 04/03/2020 che si allega.